Art. 11.
(Finalità del Fondo).

      1. Il Centro gestisce il Fondo e determina l'entità dei contributi da destinare a:

          a) sale di registrazione, limitatamente alla produzione di supporti musicali realizzati interamente con autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          b) produttori fonografici di musica leggera, che realizzino supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          c) negozianti e rivenditori di dischi, limitatamente alla messa in vendita di supporti italiani di ogni tipo, interamente prodotti e stampati in Italia;

          d) fabbriche dell'industria fotomeccanica, limitatamente ai prodotti italiani stampati e duplicati esclusivamente in Italia;

          e) diritti di affissione inerenti a spettacoli e a concerti dal vivo di musica leggera, organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.